Regole per i funerali. La cremazione solo dopo le esequie. No al rito con l’urna

Articoli home page
Il vescovo di Locri-Gerace Oliva emana un decreto, basato sulle norme liturgiche, per evitare abusi. Le celebrazioni solo alla presenza della salma. Le ceneri, poi, non vanno tenute in casa
Si va sempre più diffondendo la pratica della cremazione e spesso i parroci si trovano a gestire situazioni complesse circa lo svolgimento dei funerali. Il vescovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, con un proprio decreto fa chiarezza e ribadisce quanto già prevede il “Rito delle esequie”.

Innanzitutto viene rimarcato che per la Chiesa cattolica la forma più idonea a significare la fede nella Risurrezione della carne è, e rimane, la sepoltura del corpo del defunto; tuttavia in «assenza di motivazioni contrarie alla fede» e soltanto dopo la celebrazione delle esequie, non prima, viene permessa la scelta della cremazione accompagnandola «con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di sincretismo religioso».

Il Decreto lo spiega chiaramente: «In nessun caso è consentito ai fedeli conservare le urne con le ceneri dei loro cari nelle private abitazioni o in altri luoghi che non siano il cimitero ed è quindi assolutamente vietato portare in chiesa l’urna con le ceneri in occasione delle Messe in suffragio del defunto anche laddove si tratti del trigesimo (cioè a 30 giorni dalla morte) o del primo anniversario».

Il Rito delle esequie fornisce ampie e specifiche indicazioni a tante nuove situazioni pastorali e in modo particolare per quanto riguarda la cremazione. Il Decreto vescovile di Locri-Gerace le condensa in pochi passaggi: mai deve essere messa in dubbio la fede nella risurrezione; celebrazione dei funerali prima dell’eventuale cremazione; urne cinerarie conservate in cimitero e in nessun caso portate in chiesa, né per i trigesimi né per gli anniversari del decesso. Solo in casi eccezionali, è possibile ricorrere alla celebrazione delle esequie in presenza dell’urna cineraria, ad esempio per quei defunti deceduti fuori diocesi e il cui corpo sia stato cremato per gravi motivi senza che prima abbiano avuto luogo i funerali cristiani. Tuttavia, qualsiasi caso diverso da quelli contemplati nel Decreto, vista la complessità della materia, sarà il vescovo assieme al sacerdote interessato a valutarlo e ad assumere la corretta decisione.