«Praedicate Evangelium». Promulgata la riforma della Curia romana: nasce il Dicastero per la Carità

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S’intitola «Praedicate Evangelium» ed è la Costituzione apostolica «sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo» che il Papa firma il 19 marzo, a 9 anni dall’inizio del suo pontificato

Si intitola «Praedicate Evangelium» ed è la Costituzione apostolica «sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo» che suggella la revisione in atto dall’inizio del pontificato di Francesco sulla struttura e il funzionamento degli organismi chiamati a collaborare direttamente col Papa nel governo della Chiesa. L’ampio e complesso testo – 11 capitoli e 250 articoli – viene significativamente firmato dal Papa «nella Solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria», a 9 anni esatti dall’inizio del suo ministero petrino.

QUI IL TESTO DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA

La «Praedicate evangelium» (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8), che nel titolo rimanda al «compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli» e dunque alla Chiesa, e a maggior ragione a chi la governa, sostituisce la Costituzione apostolica «Pastor bonus» promulgata da Giovanni Paolo II nel 1988. «In continuità con queste due recenti riforme – si legge nel testo – e con gratitudine per il servizio generoso e competente che nel corso del tempo tanti membri della Curia hanno offerto al Romano Pontefice e alla Chiesa universale, questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo».

La nuova Costituzione completa la semplificazione e l’armonizzazione degli organismi di Curia, in atto da tempo, dettando criteri di selezione dei componenti dentro la cornice della «”conversione missionaria” della Chiesa» che «è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l’immagine della missione d’amore propria di Cristo». Gli altri criteri di riferimento sono la «comunione» e la «sinodalità», avendo presente che «la riforma della Curia romana sarà reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore».

La Curia romana, al centro del documento, «è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli. In forza di tale legame l’opera della Curia romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno».

La Costituzione apostolica sarà presentata lunedì 21 marzo alle 11.30 nella Sala Stampa della Santa Sede. Interverranno il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, monsignor Marco Mellino, Segretario del Consiglio di Cardinali, e il prof. Gianfranco Ghirlanda, Professore emerito della Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico.

Le novità: accorpamento del Dicastero per l’Evangelizzazione

Tra le novità più significative al riguardo, come notano Andrea Tornielli e Sergio Centofanti su Vatican News, c’è l’accorpamento del dicastero per l’Evangelizzazione della precedente congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli e del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione: i due capi dicastero diventano entrambi pro-prefetti, perché la prefettura di questo nuovo dicastero è riservata al Papa. Si legge infatti nella Costituzione: “Il Dicastero per l’Evangelizzazione è presieduto direttamente dal Romano Pontefice”.

Il dicastero per il Servizio della Carità

Viene poi istituito il dicastero per il Servizio della Carità, rappresentato dall’Elemosineria, che assume così un ruolo più significativo nella Curia: “Il Dicastero per il Servizio della Carità, chiamato anche Elemosineria Apostolica, è un’espressione speciale della misericordia e, partendo dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice, il quale nei casi di particolare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare”.

La Commissione per la tutela dei minori

Un altro accorpamento riguarda la Commissione per la tutela dei minori, che entra a far parte del Dicastero per la dottrina della fede, continuando ad operare con norme proprie e avendo un presidente e un segretario proprio.

Ogni cristiano è discepolo missionario

Una parte fondamentale del documento è quella che riguarda i principi generali. Nel preambolo si ricorda che ogni cristiano è un discepolo missionario. Fondamentale, tra i principi generali, la specificazione che tutti – e dunque anche fedeli laici e laiche – possono essere nominati in ruoli di governo della Curia romana, in forza della potestà vicaria del Successore di Pietro“Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità”.

Si sottolinea inoltre che la Curia è uno strumento al servizio del Vescovo di Roma anche a utilità della Chiesa universale e dunque degli episcopati e delle Chiese locali. “La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno”. Un altro punto significativo riguarda la spiritualità: anche i membri della Curia romana sono “discepoli missionari”. Evidenziata in particolare la sinodalità, come modalità di lavoro usuale per la Curia romana, un percorso già in atto, da sviluppare sempre di più.

Altri aspetti contenuti nel documento sono la sottolineatura della definizione della Segreteria di Stato come “segreteria papale”, il passaggio dell’Ufficio del personale della Curia alla Segreteria per l’Economia (Spe), l’indicazione che l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) deve agire tramite l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione.

Ancora, viene stabilito che per i chierici e i religiosi in servizio nella Curia romana il mandato è quinquennale e può essere rinnovato per un secondo quinquennio, concluso il quale essi tornano alle diocesi e alle comunità di riferimento: “Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che hanno prestato servizio nelle Istituzioni curiali e negli Uffici fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Società d’appartenenza. Qualora i Superiori della Curia romana lo ritengano opportuno il servizio può essere prorogato per un altro periodo di cinque anni”.