PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTI FENOMENI SOPRANNATURALI

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Presentazione: In ascolto dello Spirito  che opera nel Popolo fedele di Dio

Dio è presente ed agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con divina libertà e ci offre tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra maturazione spirituale in fedeltà al Vangelo. Quest’azione dello Spirito Santo include pure la possibilità di arrivare ai nostri cuori attraverso alcuni eventi soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della Vergine Santa e altri fenomeni.

Tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli. C’è tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure! Per questa ragione, le Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali che ora presentiamo non vogliono essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito. Nei casi più positivi di eventi di presunta origine soprannaturale, infatti, «si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale» (I, n. 17).

San Giovanni della Croce constatava «quanto bassi, insufficienti, e in qualche modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare delle cose divine».[1] Nessuno può esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: «I santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto».[2] Perché «la via per andare a Dio è così segreta e occulta per l’anima, come per il corpo è quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e orme».[3] In realtà, «essendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirà in ogni anima l’edificio soprannaturale che vorrà».[4]

Allo stesso tempo bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15,4°), che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali (cfr. II, art.15,5°) o addirittura «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, art. 16).

Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario, ecc. Da ultimo, esiste pure la possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.

Nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa pertanto ha bisogno di procedure chiare. Le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni che si applicavano fino ad oggi erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant’anni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011.

La recente revisione

Con l’applicazione delle Norme del 1978 si constatava, tuttavia, che le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale.

La loro revisione ebbe inizio nel 2019, attraverso le varie consultazioni previste dall’allora Congregazione per la Dottrina della Fede (Congresso, Consulta, Feria IV e Plenaria). Lungo questi cinque anni sono state elaborate diverse proposte di revisione, tutte però giudicate insufficienti.

Nel Congresso del Dicastero del 16 novembre 2023, si è infine ravvisata la necessità di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento elaborato, ed è stata preparata un’altra bozza di documento, totalmente ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo diocesano e del Dicastero.

La nuova stesura è stata sottoposta all’esame di una Consulta ristretta, che si è tenuta il 4 marzo 2024, nel corso della quale il parere generale è stato positivo, anche se sono state sollevate alcune osservazioni migliorative, integrate nella successiva bozza del documento.

Il testo è stato poi studiato nella Feria IV del Dicastero, tenutasi il 17 aprile 2024, durante la quale i Cardinali e i Vescovi membri hanno dato la loro approvazione. Infine, le nuove Norme sono state presentate il 4 maggio 2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

Ragioni della nuova stesura delle Norme

Nella Prefazione alla pubblicazione delle Norme del 1978, avvenuta nel 2011, l’allora Prefetto, il Card. William Levada, chiariva che lo stesso Dicastero era competente per esaminare i casi di «apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale». Quelle Norme, infatti, stabilivano che «spetta alla Sacra Congregazione giudicare ed approvare il modo di procedere dell’Ordinario» o «procedere ad un nuovo esame» (IV, 2).

In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i Vescovi facessero dichiarazioni come queste: « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine » (Decreto del Vescovo di Grenoble, 19 settembre 1851), «Non si può mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni» (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre 1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l’autenticità di questi eventi. Perciò, alcuni mesi dopo quest’ultimo caso, l’allora Sant’Uffizio aveva chiarito che «non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle Lacrime» (2 ottobre 1954). Inoltre, più recentemente, riferendosi al caso di Fatima, l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato che l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che «il relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi» (26 giugno 2000).

Nonostante questa chiara presa di posizione, le procedure di fatto seguite dal Dicastero anche negli ultimi tempi erano orientate verso una dichiarazione di “soprannaturalità” o di “non soprannaturalità” da parte del Vescovo, tanto che alcuni Vescovi hanno insistito sulla possibilità di emettere una dichiarazione positiva del genere. Ancora recentemente, infatti, alcuni Vescovi volevano esprimersi con parole come queste: «Constato l’assoluta verità dei fatti», «i fedeli devono considerare senza dubbio come veri…», ecc. Queste espressioni di fatto orientavano i fedeli a pensare che erano obbligati a credere in queste manifestazioni che a volte venivano apprezzate più dello stesso Vangelo.

Nella trattazione di simili casi, e in modo particolare nella redazione di un pronunciamento, la prassi seguita da alcuni Vescovi è stata quella di chiedere previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano autorizzati a farlo, si chiedeva però ai Vescovi di non nominare il Dicastero nel pronunciamento. Così è successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno raggiunto una conclusione negli ultimi decenni: « Sans impliquer notre Congrégation » (Lettera al Vescovo di Gap, 3 agosto 2007); «In tale dichiarazione non sia coinvolto il Dicastero» (Congresso dell’11 maggio 2001, riguardo al Vescovo di Gikongoro). Cioè il Vescovo non poteva nemmeno menzionare che c’era stata un’approvazione del Dicastero. Allo stesso tempo alcuni altri Vescovi, le cui Diocesi erano anche coinvolte in questi fenomeni, chiedevano al Dicastero di pronunciarsi per raggiungere una chiarezza maggiore.

Questo particolare modo di procedere, che ha generato non poca confusione, aiuta a capire che le Norme del 1978 non sono più sufficienti e adeguate per guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del Dicastero, e ciò diventa ancora più problematico oggi, dal momento che difficilmente un fenomeno rimane circoscritto in una città o in una Diocesi. Tale constatazione era già emersa nell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede, durante l’Assemblea plenaria del 1974, quando i membri riconoscevano che un evento di presunta origine soprannaturale spesso «oltrepassa inevitabilmente i limiti di una Diocesi e anche di una Nazione e […] il caso arriva automaticamente a delle proporzioni che possono giustificare un intervento dell’Autorità suprema della Chiesa». Allo stesso tempo le Norme del 1978 riconoscevano che era diventato «più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate)» (Norme del 1978, nota preliminare).

L’aspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalità di un evento ha avuto come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti.

Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un evento di presunta origine soprannaturale, il Dicastero ha recentemente proposto al Santo Padre di chiudere il relativo discernimento non con una dichiarazione de supernaturalitate, ma con un Nihil obstat, che avrebbe permesso al Vescovo di trarre profitto pastorale da quel fenomeno spirituale. A questa dichiarazione si è giunti dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e l’assenza di criticità importanti nell’evento. Il Santo Padre ha considerato tale proposta come una “soluzione giusta”.

Nuovi aspetti

Gli elementi sopra esposti ci hanno portato a proporre, con le nuove Norme, una procedura diversa rispetto al passato, ma anche più ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale (cfr. I, nn. 17-22). La proposta di queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha conoscenza.

Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un Nihil obstat indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione». Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che è solo un aiuto «del quale non è obbligatorio fare uso».[5] D’altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso.

Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di “soprannaturalità”, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di “soprannaturalità” e anni dopo un giudizio di “non soprannaturalità”. Così come, di fatto, è accaduto. Vale la pena ricordare un caso di presunte apparizioni degli anni ’50, dove il Vescovo ha dato, nell’anno 1956, una sentenza definitiva di “non soprannaturalità”. L’anno seguente l’allora Sant’Uffizio ha approvato i provvedimenti di quel Vescovo. Di seguito si chiese di nuovo l’approvazione di quella venerazione. Ma nel 1974 la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato, a riguardo delle medesime presunte apparizioni, un constat de non supernaturalitate. Successivamente, nel 1996, il Vescovo del luogo ha riconosciuto quella devozione, e un altro Vescovo sempre dello stesso luogo, nel 2002, ha riconosciuto “l’origine soprannaturale” delle apparizioni, e la devozione si è diffusa in altri Paesi. Da ultimo, dietro la richiesta dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2020, un nuovo Vescovo ha ribadito “il giudizio negativo” dato precedentemente sempre dalla stessa Congregazione, imponendo la cessazione di qualsiasi divulgazione riguardante le pretese apparizioni e rivelazioni. Sono stati così necessari circa settanta tormentosi anni per arrivare alla conclusione dell’intera vicenda.

Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di “soprannaturalità” viene, di norma, sostituita o da un Nihil obstat, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta.

Le procedure, previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che aiuti il Vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.

Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta, infatti, di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi.

D’altra parte, come previsto dalle nuove Norme, resta ferma la possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.

Riconoscimento di un’azione dello Spirito

La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il sensus fidelium ha intuito che lì vi è un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori.

In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non c’erano obiezioni gravi e che quell’esperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.

In ogni caso, un “nulla osta” permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi per essere accanto al Popolo di Dio nell’accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L’espressione “in mezzo a”, utilizzata nelle nuove Norme, aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità sull’evento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un’azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.

In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a «qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (II, art. 15,2°). Del resto, «non si può porre un’esperienza di visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di essere in tutti i punti corretta, oppure di dover essere considerata completamente un’illusione umana o diabolica».[6]

Il coinvolgimento e l’accompagnamento del Dicastero

È importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall’altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, «d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».

Comunque, come già contemplato dalle Norme del 1978 (IV, 1 b), anche le nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire motu proprio (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una determinazione chiara, le nuove Norme prevedono che «il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3) e chiedono al Vescovo di «continuare a vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli.

Dio è sempre presente nella storia dell’umanità e non smette mai di inviarci i suoi doni di grazia attraverso l’azione dello Spirito Santo, al fine di rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Spetta ai Pastori della Chiesa il compito di rendere i loro fedeli sempre attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinità in mezzo a noi, così come spetta ad essi il compito di custodire i fedeli da ogni inganno. Queste nuove Norme non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede si pone a servizio dei Pastori nel docile ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefetto

Introduzione

1. Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l’Ultimo» (Ap 1,17). Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, «l’economia cristiana, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».[7]

2. Nella Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana necessita. San Giovanni della Croce afferma che il Padre, «dandoci il Figlio suo, che è la sua parola, l’unica che Egli pronunzi, in essa ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più niente da manifestare. […] Non avendo altro da dire poiché, dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciò che in parte aveva manifestato in antico ai profeti. Perciò chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un’offesa a Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novità».[8]

3. Nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca «alla verità tutta intera» (Gv 16,13) affinché «l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda».[9] È lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di più nella comprensione del mistero di Cristo, poiché, «per quanto i misteri e le meraviglie scoperte […] nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte e quindi c’è ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, è come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si vada a fondo, non si trova la fine; anzi in ciascuna cavità si scoprono nuove vene di ricchezze».[10]

4. Se da una parte tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di ogni battezzato i mezzi ordinari di santità, dall’altra lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica».[11]

5. La santità, infatti, è una chiamata che riguarda tutti i battezzati: viene nutrita da una vita di preghiera e dalla partecipazione alla vita sacramentale, e si esprime in un’esistenza intrisa di amore verso Dio e verso il prossimo.[12] Nella Chiesa riceviamo l’amore di Dio, manifestato pienamente in Cristo (cfr. Gv 3,16) e «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Chi si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo fa esperienza della presenza e dell’azione della Trinità, per cui un’esistenza così vissuta, come insegna Papa Francesco, si traduce in una vita mistica che, sebbene «priva di fenomeni straordinari, si propone a tutti i fedeli come esperienza quotidiana di amore».[13]

6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell’esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi può superare le capacità del linguaggio umano (cfr. 2Cor 12,2-4). Con l’avvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare l’attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti e la loro notizia può diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano (cfr. 1Gv 4,1).

7. Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con l’incremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle conseguenze anche altrove.

8. Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresì fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l’uso della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un attento studio e discernimento dei fenomeni in parola.

9. Nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, Papa Francesco ricorda che l’unico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo è il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera.[14] Esso è un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciò che dice San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). Per assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nell’operare un discernimento riguardo ai fenomeni di presunta origine soprannaturale, il Dicastero per la Dottrina della Fede promulga le seguenti Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali.

I. ORIENTAMENTI GENERALI

A. Natura del discernimento

10. Secondo le Norme di seguito riportate, la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente.

11. Sebbene le seguenti disposizioni prevedano la possibilità di un discernimento nel senso di cui al n. 10, va precisato che, in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali.

12. Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un Nihil obstat (cfr. infra, n. 17), tali fenomeni non diventano oggetto di fede – cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede –, ma, come nel caso di carismi riconosciuti dalla Chiesa, «rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano».[15]

13. Del resto, anche quando si concede un Nihil obstat per i processi di canonizzazione, ciò non implica una dichiarazione di autenticità degli eventuali fenomeni soprannaturali presenti nella vita di una persona, così come si è evidenziato ad esempio nel decreto di canonizzazione di santa Gemma Galgani: «[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aeque ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charismatibus».[16]

14. Nel contempo, occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi.

15. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall’inizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene comune di tutto il Popolo di Dio, «il Dicastero si riserva comunque […] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto».[17] Non si deve ignorare che a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa.

B. Voti finali

16. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito indicati.

17. Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo”[18] a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.

18. Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.

19. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.

20. Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.

21. Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.

22. Declaratio de non supernaturalitate — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania.

23. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.

II. PROCEDURE DA SEGUIRE

A. Norme sostanziali

Art. 1 – Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.

Art. 2 – Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano trasmettere i risultati dell’indagine – svolta secondo le norme di seguito riportate – con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico da lui proposta.

Art. 3 § 1 – Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme.

§ 2 – Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima un’accurata indagine canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.

§ 3 – Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico (cfr. art. 11, § 1).

Art. 4 – Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda all’istruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dell’aiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale.

Art. 5 – Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, può assumere l’incarico di costituire e presiedere la Commissione di cui all’art. 4.

Art. 6 § 1 – Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann. 433-434 CIC, e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina della Fede lo speciale mandato per procedere.

§ 2 – In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto nell’art. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.

B. Norme procedurali

Fase istruttoria

Art. 7 § 1 – Ogni volta che il Vescovo diocesano abbia notizia, almeno verosimile, di fatti di presunta origine soprannaturale attinenti alla fede cattolica avvenuti nel territorio di sua competenza, si informi con prudenza, personalmente o tramite un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze e abbia cura di raccogliere tempestivamente tutti gli elementi utili per una prima valutazione.

§ 2  Se i fenomeni sono facilmente gestibili nell’ambito delle persone che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunità, non si proceda ulteriormente, previa consultazione del Dicastero, sebbene permanga il dovere della vigilanza.

§ 3  Nel caso in cui fossero coinvolte persone che dipendono da diversi Vescovi diocesani, si ascoltino i pareri di questi Vescovi. Quando un presunto fenomeno ha origine in un luogo e comporta ulteriori sviluppi in altre sedi, lo si potrà valutare diversamente in queste ultime. In tal caso, ogni Vescovo diocesano ha sempre la potestà di decidere su ciò che ritiene pastoralmente prudente nel proprio territorio, previa consultazione del Dicastero.

§ 4 – Qualora nel presunto fenomeno fossero coinvolti oggetti di vario genere, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, può disporre che siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato.

§ 5 – Nel caso in cui gli elementi raccolti sembrino sufficienti, il Vescovo diocesano decida se avviare una fase di valutazione del fenomeno, al fine di proporre al Dicastero nel suo Votum un giudizio finale nell’interesse superiore della fede della Chiesa e al fine di salvaguardare e promuovere il bene spirituale dei fedeli.

Art. 8 § 1 – Il Vescovo diocesano[19] costituisca la Commissione d’indagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno,[20] il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei fatti ma approfondire ogni aspetto dell’evento, così da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione.

§ 2 – I membri della Commissione d’indagine siano di integra fama, di fede sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, né direttamente né indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di discernimento.

§ 3 – Lo stesso Vescovo diocesano nomini un Delegato, scelto anche tra i membri della Commissione o esterno a essi, con il compito di coordinare e presiedere i lavori e di predisporre le sessioni.

§ 4 – Il Vescovo diocesano o il suo Delegato nomini anche un Notaio con il compito di assistere alle riunioni e di verbalizzare gli interrogatori, e ogni altro atto della Commissione. Al Notaio spetta curare che i verbali vengano debitamente firmati e che tutti gli atti oggetto dell’istruttoria vengano raccolti e, bene ordinati, siano custoditi nell’archivio della Curia. Il Notaio provvede, inoltre, alla convocazione e prepara la documentazione.

§ 5 – Tutti i membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, prestando giuramento.

Art. 9 § 1  Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto dalla normativa universale (cfr. cann. 1558-1571 CIC; cann. 1239-1252 CCEO) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.

§ 2  La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti fatti soprannaturali sia resa alla presenza dell’intera Commissione o almeno di alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare della vicinanza temporale all’evento.

§ 3  I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale.[21]

§ 4  I direttori spirituali delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare sulla materia che hanno conosciuto attraverso la direzione spirituale, a meno che le persone interessate non autorizzino per iscritto la deposizione.

Art. 10 – Qualora nel materiale istruttorio confluiscano testi scritti o altri elementi (video, audio, fotografici) divulgati con i mezzi di comunicazione, aventi come autore una persona coinvolta nel presunto fenomeno, tale materiale sia sottoposto a un accurato esame ad opera di esperti (cfr. art. 3 § 3), il cui esito sarà inserito nella documentazione istruttoria dal Notaio.

Art. 11 § 1 – Qualora i fatti straordinari di cui all’art. 7 § 1 dovessero riguardare oggetti di varia natura (cfr. art. 3 § 3), la Commissione avvii un’accurata indagine su tali oggetti tramite gli esperti che la compongono o altri esperti individuati per il caso, così da giungere a una valutazione di carattere scientifico, dottrinale e canonistico, tale da aiutare la successiva valutazione.

§ 2 – Qualora eventuali reperti di natura organica collegati all’evento straordinario richiedessero particolari indagini di laboratorio e, comunque, di tipo tecnico-scientifico, lo studio venga affidato dalla Commissione a esperti veramente periti nell’area afferente alla tipologia di indagine.

§ 3 – Nel caso in cui il fenomeno interessi il Corpo e il Sangue del Signore nei segni sacramentali del pane e del vino, si abbia una particolare attenzione perché le eventuali analisi sugli stessi non diano luogo ad una mancanza di rispetto del SS.mo Sacramento, garantendo la devozione ad esso dovuta.

§ 4 – Qualora i presunti fatti straordinari fossero all’origine di problemi di ordine pubblico, il Vescovo diocesano collabori con l’autorità civile competente.

Art. 12 – Qualora i presunti eventi soprannaturali si dovessero protrarre nel corso dell’istruttoria e la situazione consigliasse interventi prudenziali, il Vescovo diocesano non esiti a porre quegli atti di buon governo al fine di evitare manifestazioni incontrollate o dubbiose di devozione o l’attivazione di un culto fondato su elementi non ancora definiti.

Fase valutativa

Art. 13 – Il Vescovo diocesano, anche con l’aiuto dei membri della Commissione da lui istituita, valuti approfonditamente il materiale raccolto, secondo i criteri principali di discernimento sopracitati (cfr. nn. 10-23) e i criteri positivi e negativi che seguono, da applicare anche in modo cumulativo.

Art. 14 – Tra i criteri positivi non si tralasci di giudicare:

1°. La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l’umiltà e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale.

2°. L’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso.

3°. Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte.

4°. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l’esistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale.

Art. 15 – Tra i criteri negativi si verifichino accuratamente:

1°. L’eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto.

2°. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno.

3°. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale.

4°. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto.

5°. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.

6°. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.

Art. 16 – È da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi.

Art. 17 – La valutazione degli esiti istruttori, nel caso dei presunti fenomeni soprannaturali di cui all’art. 7 § 1, avvenga con accurata diligenza nel rispetto sia delle persone coinvolte sia dell’esame tecnico-scientifico eventualmente condotto circa il presunto fenomeno soprannaturale.

Fase conclusiva

Art. 18 – Conclusa l’istruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni raccolte,[22] considerata anche la ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con speciale riguardo anche alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con l’aiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale, di norma secondo una delle seguenti formule:[23]

1°. Nihil obstat

2°. Prae oculis habeatur

3°. Curatur

4°. Sub mandato

5°. Prohibetur et obstruatur

6°. Declaratio de non supernaturalitate

Art. 19 – Terminata l’indagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede tutti gli atti relativi al caso esaminato per l’approvazione finale.

Art. 20 – Il Dicastero procederà, dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto, e il Votum del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal Vescovo diocesano. Alla luce dell’esame svolto, procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo diocesano.

Art. 21 § 1 – Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.

§ 2 – Il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.

Art. 22 § 1 – Nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. art. 18, 1°), il Vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherà chiaramente, mediante un decreto, la natura dell’autorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione».[24]

§ 2 – Il Vescovo diocesano presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere soprannaturale del fenomeno.

§ 3 – Il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno.

Art. 23 § 1 – Nel caso in cui si prenda una determinazione cautelativa (cfr. art. 18, 2° – 4°) o negativa (cfr. art. 18, 5° – 6°), essa deve essere resa pubblica formalmente dal Vescovo diocesano, dopo l’approvazione del Dicastero. Questa, inoltre, venga redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando l’opportunità di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana spiritualità.

§ 2 – Nel comunicare un’eventuale decisione negativa, il Vescovo diocesano può omettere notizie che potrebbero arrecare ingiusto detrimento alle persone coinvolte.

§ 3 – Sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 § 2; 654 CCEO), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal fine si può ricorrere all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 CIC; can. 1406 CCEO).

§ 4 – Il ricorso di cui al § 3 è particolarmente opportuno nel caso in cui i comportamenti da riprovare riguardino oggetti o luoghi collegati a presunti fenomeni soprannaturali.

Art. 24 – Qualunque sia la determinazione approvata, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte, esercitando nello specifico la sua potestà ordinaria.

Art. 25 – Nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano applicherà, valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente.

Art. 26 – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.

Art. 27 – Le presenti Norme sostituiscono integralmente le precedenti del 25 febbraio 1978.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, il giorno 4 maggio 2024, ha approvato le presenti Norme, deliberate nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 17 aprile 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo che esse entrino in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 17 maggio 2024.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefetto

Mons. Armando Matteo

Segretario

per la Sezione Dottrinale

Ex Audientia Die 04.05.2024

FRANCISCUS

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[1] S. Giovanni della Croce, Notte oscura II, 17, 6, in Id., Opere, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 19987, p. 458.

[2] Id., Cantico spirituale B, prol., 1, in op. cit., p. 490.

[3] Id., Notte oscura II, 17, 8, in op. cit., p. 459.

[4] Id., Fiamma viva d’amore B III, 47, in op. cit., p. 801.

[5] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.

[6] K. Rahner, Visioni e profezieMistica ed esperienza della trascendenza, Vita e Pensiero, Milano 19952, pp. 95-96.

[7] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4: AAS 58 (1966), p. 819.

[8] S. Giovanni della Croce, Salita del monte Carmelo, 2, 22, 3-5, in Id., Opere, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 19987, pp. 173-174; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 65.

[9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5: AAS 58 (1966), p. 819.

[10] S. Giovanni della Croce, Cantico spirituale B, 37, 4, in op. cit., p. 703.

[11] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima (26 giugno 2000), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

[12] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (7 dicembre 1965), nn. 39-42: AAS 57 (1965), pp. 44-49; Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 10-18, 143: AAS 110 (2018), pp. 1114-1116, 1150-1151; Id., Lett. Ap. Totum amoris est (28 dicembre 2022), passimL’Osservatore Romano, 28 dicembre 2022, pp. 8-10.

[13] Francesco, Esort. Ap. C’est la confiance (15 ottobre 2023), n. 35: L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023, p. 3.

[14] Cfr. Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 166 e 173: AAS 110 (2018), pp. 1157 e 1159-1160.

[15] S. Giovanni Paolo II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici (27 maggio 1998), n. 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI 1: 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 1064. Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.

[16] Sacra Rituum Congregatio, Decretum beatificationis et canonizationis Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularisAAS 24 (1932), p. 57. «[Pio XI] ha voluto volentieri soffermarsi sulle virtù eroiche di questa fanciulla innocente quanto penitente, senza però che con il presente decreto (cosa che di solito non avviene mai) si emetta un giudizio sui carismi preternaturali della Serva di Dio».

[17] Dicastero per la Dottrina della Fede, Lettera al Vescovo di Como circa un presunto veggente (25 settembre 2023).

[18] L’espressione “in mezzo a” non vuol dire “per mezzo di” o “attraverso”, ma indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo Spirito Santo opera cose buone.

[19] O altra autorità ecclesiastica di cui agli artt. 4-6.

[20] Ad es.: un medico, meglio se specializzato in alcune discipline connesse, quali psichiatria, ematologia, ecc.; un biologo; un chimico, ecc.

[21] Cfr. cann. 983 § 1; 1550 § 2, 2° CIC; cann. 733 § 1; 1231 § 1, 2° CCEO; Congregazione delle Cause dei Santi, Istr. Sanctorum Mater per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi (17 maggio 2007), artt. 101-102: AAS 99 (2007), p. 494; Penitenzieria Apostolica, Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale (29 giugno 2019): AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.

[22] Tutte le prove testimoniali vengano dettagliatamente valutate applicando accuratamente tutti i criteri anche alla luce della normativa canonica circa la forza probante delle testimonianze (cfr. ex analogia can. 1572 CIC; can. 1253 CCEO).

[23] Cfr. supra nn. 17-22.

[24] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696. Nello stesso paragrafo si afferma: «L’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. […] È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza».