Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Lo precisa una scheda informativa che accompagna la lettera ai vescovi diffusa oggi dalla Presidenza della Cei e che fa il punto sul Decreto Legge del 23 luglio 2021 che introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde
“Per via della varietà di tradizioni e di prassi – precisa la Presidenza della Cei -, non è possibile fornire indicazioni valide e puntuali per tutte le Chiese locali. Il confronto con le istituzioni (anche in relazione alla sanità locale) e il buon senso, come già avvenuto nei mesi precedenti in altre occasioni, restano criteri imprescindibili con cui affrontare le varie questioni”. La ripresa autunnale delle attività pastorali sarà probabilmente ancora condizionata dalla pandemia: “Siamo però convinti che il cammino sinodale, che entrerà nel vivo proprio dopo l’estate, costituisce un’occasione propizia di rilancio e di accompagnamento delle comunità, oltre che una voce profetica rispetto alle istanze del presente e del futuro”, conclude la lettera.
“La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni”. Lo si apprenda da una scheda informativa che accompagna la lettera ai vescovi diffusa oggi dalla presidenza della Cei e che fa il punto sul Decreto Legge del 23 luglio 2021 che introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge.
Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Nella scheda si precisa che, come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le processioni”. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. “Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione”, prosegue la scheda.
La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il “Green Pass” per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, Cre, Grest, ecc…), anche se durante essi si consumano pasti. La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle Rsa. Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.(R.B. Agensir)